XII Commissione “Affari Sociali” - Giovedì 27 gennaio 2005
Legge di Regolamentazione delle
discipline Mediche non convenzionali
A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE
PRIMA PARTE
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DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI, clicca qui.
Capo I.
REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il diritto di
avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai
laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di
cui all'articolo 6, dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui
all'articolo 15, e dagli operatori professionali delle discipline bio-naturali
di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi e registri professionali e
in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le
modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Repubblica nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la
libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del
medico e di tutti gli operatori di cui alla presente legge, all'interno di un
libero rapporto, consensuale e informato, con il paziente e tutela l'esercizio
delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
3. La Repubblica nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle
persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli
operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali, promuovendo
l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università degli studi
statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e
gli istituti di formazione pubblici e privati, dei quali controlla l'attività e
reprime l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.
4. Alle Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro
autonomia, è data facoltà di stipulare eventuali convenzioni con strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituti di formazione pubblici e privati
accreditati ai sensi del comma 5, per lo svolgimento dei corsi di laurea e dei
corsi di formazione nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui al
comma 1.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con
il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le
strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti pubblici e privati di
formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere
vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c)
del comma 4 dell'articolo 9, e della lettera b) del comma 4 dell'articolo
18.
6. Le associazioni e le società scientifiche accreditate ai sensi dell'articolo
2, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione
pubblici e privati delle medicine e delle pratiche non convenzionali,
accreditati ai sensi del comma 5, possono organizzare corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale inseriti nel programma nazionale per la formazione
continua in medicina (E.C.M.) adottato ai sensi degli articoli 16-bis,
16-ter e 16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni.
7. Alle Università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro
autonomia, è data facoltà di inserire nei corsi di laurea di medicina e
chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze
biologiche e di chimica, le materie di insegnamento relative alle discipline di
cui all'articolo 6 e all'articolo 15.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le materie di
insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento, nei
corsi di laurea di cui al comma 7, previo parere vincolante della Commissione
permanente di cui all'articolo 4.
9. La Repubblica riconosce l'esigenza di una armonizzazione dei principi
fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione
europea in materia di regolamentazione delle medicine e delle pratiche non
convenzionali, di formazione universitaria, di disciplina dell'esercizio
professionale, di riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca
internazionali di formazione culturale e professionale, il cui valore
scientifico è riconosciuto dalle disposizioni di legge di Stati con i quali
l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da
attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel settore e
dall'Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della
presente legge.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
adeguamenti normativi e all'emanazione delle disposizioni di attuazione della
disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali in conformità alle
disposizioni delle presente legge.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere
all'interno delle aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), servizi
ambulatoriali e ospedalieri nell'ambito delle medicine e delle pratiche non
convenzionali. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l'esperienza maturata in
materia in altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 2.
(Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento
delle professioni sanitarie non convenzionali).
1. In sede di prima attuazione della presente
legge il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data
di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le associazioni, con
qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento
di ciascuna delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15. A tale
fine le associazioni e le società scientifiche interessate presentano apposita
domanda al Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati, sia dai
soggetti interessati che da soggetti terzi, alla Commissione permanente di cui
all'articolo 4, che li trasmette al Ministro della salute per la decisione
finale, corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 5 comma
1, lettera h).
2. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui
all'articolo 4, il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma
1, provvede ad accreditare nuove associazioni e società scientifiche di
riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali, entro tre
mesi dalla data di
espressione del parere previsto all'articolo 5, comma 1, lettera h).
3. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da
professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della
richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività
da almeno quattro anni. Ai fini dell'accreditamento viene valutata la
documentazione relativa all'attività svolta dalla fondazione di tali
associazioni e società scientifiche, nel campo dell'informazione rivolta a
utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca
scientifica, clinica e di base, della promozione sociale nella disciplina non
convenzionale specifica, nonché la produzione di pubblicazioni, articoli e
libri, materiale video ed informatico, tenuto conto anche di quanto previsto al
comma 9 dell'articolo 1.
4. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e
delle società scientifiche accreditate. Le associazioni e le società
scientifiche inserite nell'elenco costituiscono tavoli di consultazione
denominati «consulte delle associazioni delle medicine e delle pratiche non
convenzionali», distinti per le singole discipline di cui agli articoli 6 e 15.
Ai lavori delle consulte partecipano un rappresentante per ciascuna delle
associazioni e delle società scientifiche accreditate, uno per il Ministero
della salute e uno per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Le consulte inoltrano al Ministro della salute e al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca la richiesta per l'istituzione
della qualifica di esperto di cui all'articolo 6, e nomina i rappresentanti di
ciascuna disciplina di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 15, presso le
commissioni previste dalla presente legge.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della
costituzione degli ordini e degli albi professionali di cui all'articolo 16, le
consulte provvedono, qualora necessario, a nominare rappresentanti degli albi e
degli ordini nelle commissioni previste della presente legge.
Art. 3.
(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione
professionale).
1. Il Ministro della salute, con regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge,
provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al
fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei
rappresentanti delle medicine e delle pratiche non convenzionali, quattro per le
discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui all'articolo 15,
designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4.
2. Agli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui agli
articoli 6 e 15 della presente legge, è consentito definire pubblicamente la
loro qualificazione professionale e il titolo conseguito, nel rispetto delle
disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali).
1. È istituita, presso il Ministero della
salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione
permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito
denominata «Commissione permanente».
2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con
decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni
di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
d)
quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri;
e) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici veterinari;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
farmacisti;
g) due membri designati dalle Federazioni degli ordini professionali
previsti all'articolo 16;
h) tre rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali
designati dalla Commissione nazionale delle discipline bia-naturali di cui
all'articolo 24;
i) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
l) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni;
m) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non
convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI);
n) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere
pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
o) undici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e delle
società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non
convenzionali, di cui nove per le professioni sanitarie di cui all'articolo 6,
di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a
indirizzo pluralista, e due per le professioni sanitarie di cui all'articolo 15.
3. Il numero dei membri di cui alla lettera o)
del comma 2 della Commissione permanente può essere ampliato, con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'accreditamento di nuove associazioni e
società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2
dell'articolo 6.
4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C,
posizione economica C 2.
5. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
6. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento
sul funzionamento e sull'attività della Commissione permanente.
Art. 5.
(Compiti della Commissione permanente).
1. La Commissione permanente svolge i seguenti
compiti:
a) promuove e coordina, nell'ambito delle attività di ricerca di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici,
clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali;
b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle
pratiche non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di educazione
alla salute;
c) elabora linee guida per l'integrazione delle medicine e delle pratiche
non convenzionali all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi,
statali e non statali, delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli
istituti di formazione pubblici e privati sia riconosciuti che accreditati;
e) cura l'osservanza delle normative concernenti le professioni
esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;
f) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle
professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;
g) esprime parere vincolante per l'inserimento delle materie di
insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell'articolo 1, sentite le
commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 17,
comma 2;
h) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle nuove
associazioni e società scientifiche, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo
2, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e
all'articolo 17, comma 2, ed esprime parere vincolante per la valutazione dei
ricorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
i) esprime parere al Ministro della salute per il riconoscimento dei
titoli di studio equipollenti nelle discipline di cui all'articolo 6 e
all'articolo 15 e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per le discipline bio-naturali di cui all'articolo 21 conseguiti dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell'Unione europea e
in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione, previo parere
vincolante delle commissioni per la formazione e della Commissione nazionale per
le discipline bio-naturali;
l) designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio superiore di
sanità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, su proposta dei rappresentanti delle
associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle
pratiche non convenzionali;
m) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il
riconoscimento del master di esperto nelle medicine non convenzionali di
cui all'articolo 6, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 8, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1
dell'articolo 14, previo parere vincolante della commissione di cui ai commi 2 e
3 dello stesso articolo 14;
n) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il
riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non
convenzionali di cui all'articolo 15, nonché per l'equipollenza del titolo, di
cui al comma 1 dell'articolo 17 conseguito precedentemente e nei sei anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 20, previo parere vincolante della commissione di cui ai
commi 2 e 3 dello stesso articolo;
o) propone gli obiettivi formativi per la ECM degli operatori delle
discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15 e nomina un rappresentante
per ciascuna delle medesime discipline all'interno della Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di concerto con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute e al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attività svolta.
2. Il Ministro della salute e il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le loro competenze,
provvedono con proprio decreto al riconoscimento dei titoli di cui alle lettere
i), m) e n) del comma 1.
3. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione
permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi
di ricerca e per lo stanziamento dei relativi fondi.
Capo II.
ESPERTI NELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E
CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E IN MEDICINA VETERINARIA
Art. 6.
(Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali
esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina
veterinaria).
1. Fermo restando che, nel supremo interesse
della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e
la terapia, nonché l'esercizio delle medicine non convenzionali di cui al
presente articolo, sono atti medici, è istituita la qualifica di esperto nelle
medicine non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e
chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle
rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società
scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le qualifiche di esperto comprendono i seguenti indirizzi:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) medicina omeopatica;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) farmacoterapia tradizionale cinese;
g) ayurveda;
h) medicina tradizionale tibetana;
i) medicina manuale.
3. Possono essere istituite nuove qualifiche di
esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e
chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, su richiesta delle
associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 2.
Art. 7.
(Comunicazione agli Ordini professionali dei laureati in medicina e
chirurgia, in odontoiatria ed in medicina veterinaria).
1. I laureati in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e in medicina veterinaria, già abilitati all'esercizio delle
relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell'articolo 8, il
master di esperto delle professioni sanitarie non convenzionali, rilasciato
dalle Università degli studi statali e non statali e dagli istituti di
formazione pubblici e privati, possono comunicarlo agli ordini professionali di
appartenenza.
Art. 8.
(Formazione degli esperti e commissione per la formazione nelle medicine non
convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
in medicina veterinaria).
1.Le università degli studi statali e non
statali nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie
risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master di esperto
nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 6,
previo parere vincolante della commissione per la formazione di cui al comma 3
del presente articolo, ai sensi della lettera a) comma 4 dell'articolo 9,
con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo le tipologie indicate
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Gli istituti di formazione pubblici e privati, singolarmente o in
associazione, che possono attestare, attraverso idonea documentazione,
l'attività svolta, il curriculum del corpo docente e la continuità
operativa, previo parere vincolante della commissione per la formazione di cui
al comma 3 del presente articolo, possono istituire corsi di formazione per il
rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali di cui
all'articolo 6 riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive
modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento adottato dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti
determina la revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
lettera b).
3. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per le
medicine non convenzionali per gli indirizzi di cui all'articolo 6, che svolge i
compiti di cui all'articolo 9.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 è composta da ventitre
membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti
criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici veterinari;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
farmacisti;
g) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni;
i) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non
convenzionali, designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI);
l) dieci membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società
scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 2
per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6. Per quanto
concerne la medicina omeopatica, gli indirizzi unicista e pluralista devono
essere ugualmente rappresentati.
5. I membri di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g), h) e i) del
comma 4 sono membri permanenti della commissione per la formazione, per ognuno
dei quali sono anche nominati due membri supplenti; i membri di cui alla lettera
l) del medesimo comma 4 sono nominati per ogni indirizzo di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 6 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto
quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi
rappresentano.
6. La commissione per la formazione, di cui al comma 3, dura in carica tre anni
e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di
segretario della commissione per la formazione sono svolte da un funzionario del
Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione
economica C 2.
7. L'attività ed il funzionamento della
commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
Art. 9.
(Compiti della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali
esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina
veterinaria).
1. La commissione per la formazione di cui al
comma 3 dell'articolo 8 provvede alla definizione scientifica e
all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico-terapeutico
e alla delimitazione del campo di intervento degli esperti nelle medicine non
convenzionali di cui all'articolo 6.
2. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo
8, definisce:
a) sulla base dei principi di cui al comma 3, i criteri per l'adozione
degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di
formazione per il rilascio del master di esperto di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 8;
b) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori
didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle Università degli studi,
statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, nonché le modalità di accreditamento per
l'iscrizione al registro di cui alla lettera c) del presente comma;
possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una
comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
c) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
d) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.
3. La commissione per la formazione di cui al
comma 3 dell'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, si
attiene ai seguenti principi:
a) i corsi di studio devono comprendere un iter di formazione, una
prova pratica e la discussione finale di una tesi;
b) la durata dei corsi di formazione per il rilascio del master di
esperto non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo
specifico per ciascun indirizzo ma comunque non inferiore al conseguimento di
sessanta crediti formativi, con almeno seicento ore di lezione frontale;
c) le Università degli studi statali e non statali e gli istituti di
formazione pubblici e privati devono garantire lo svolgimento dell'iter
di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento; i medesimi
istituti devono altresì assicurare un numero minimo di almeno cinque docenti;
d) il master di esperto è rilasciato solo al termine dell'iter
completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio del
master di esperto, nell'ambito delle rispettive competenze, è richiesta
la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in odontoiatria o la laurea in
medicina veterinaria.
4. La commissione per la formazione di cui al
comma 3 dell'articolo 8 svolge inoltre i seguenti compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di formazione
per il rilascio del master di esperto;
b) esprime parere vincolante per la revoca del riconoscimento degli
istituti di formazione pubblici e privati, per il venire meno dei requisiti in
relazione alla mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
c) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del
Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati;
d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per
l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea, ai sensi della
lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
e) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per
l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di
cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché per il ricorso ai sensi della lettera
h) del comma 1 dell'articolo 5;
f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente,
per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera
i) del comma 1 dell'articolo 5 per le qualifiche di esperto.
5. La commissione per la formazione, di cui al
comma 3 dell'articolo 8, presenta al Ministro della salute e al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 10.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso l'Agenzia italiana del farmaco, in
seguito denominata «Agenzia», di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, la commissione per i medicinali non convenzionali utilizzati per
l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi
della fitoterapia, della medicina omeopatica, dell'omotossicologia, della
medicina antroposofica, della farmacoterapia tradizionale cinese, dell'ayurveda,
della medicina tradizionale tibetana esercitate dai laureati in medicina e
chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nelle rispettive sfere di
competenza.
2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) definisce i criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia richiesti
per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali utilizzati per
l'esercizio professionale di ciascuna delle professioni sanitarie non
convenzionali di cui al comma 1, valutandone la rispondenza e i requisiti
fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
b) ai fini di cui alla lettera a) esprime parere ai sensi del
comma 3;
c) provvede all'elaborazione degli elenchi o dei prontuari farmaceutici
specifici per ciascuno degli indirizzi delle medicine non convenzionali di cui
al comma 1;
d) esprime parere per la pubblicazione degli elenchi o dei prontuari
farmaceutici specifici di cui alla lettera c), ai sensi del comma 2
dell'articolo 11;
e) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, per i medicinali già presenti in commercio, relativi alle
discipline di cui al comma 1 o per i quali le normative specifiche prevedono una
procedura semplificata di registrazione valutandone la rispondenza ai requisiti
fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
f) esprime parere sulle domande di autorizzazione all'immissione in
commercio di nuovi medicinali, diversi da quelli indicati alla lettera e),
sulla base dei risultati delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche
di cui al comma 3;
g) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro
dell'Unione europea e presenti nel mercato europeo da almeno cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui al comma 2
dell'articolo 11;
h) fornisce pareri tecnici in occasione della trattazione in sede
comunitaria della procedura e dei criteri per la registrazione e
l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui alla presente
legge;
i) definisce le linee di indirizzo delle attività di farmacovigilanza di
cui al comma 3 dell'articolo 11;
l) definisce i criteri ed esprime il parere all'Agenzia ai fini del
rilascio dell'autorizzazione per l'inserimento delle indicazioni d'uso
tradizionale nelle confezioni dei medicinali non convenzionali, e definisce le
modalità per la pubblicità anche presso il pubblico, nel rispetto delle norme
vigenti per la categoria dei medicinali di automedicazione, ai sensi del comma 1
dell'articolo 11;
m) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute
sull'attività svolta.
3. Previo parere vincolante della commissione di
cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati dalla stessa, il Ministro della
salute, sentita l'Agenzia, definisce con proprio decreto le modalità di
esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad
accertare i requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia dei medicinali non
convenzionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci
prevista dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Ministro della
salute 20 settembre 2004, n. 245, è integrata da tre esperti di medicine non
convenzionali nominati dal Ministro della salute che partecipano alle riunioni
della Commissione solo in caso di trattazione di argomenti concernenti i
medicinali utilizzati nell'esercizio professionale di dette medicine.
5. La commissione di cui al comma 1 è composta da ventotto membri, nominati, con
decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici veterinari;
f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
farmacisti;
g) due membri designati dall'Agenzia italiana del farmaco;
h) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
i) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni;
l) due esperti nella produzione, nella commercializzazione e nel
controllo dei medicinali non convenzionali, con esperienza professionale
documentata, designati di concerto dalle associazioni dei produttori dei farmaci
non convenzionali;
m) due esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo delle
medicine non convenzionali, designati di concerto dalle associazioni e dalle
società scientifiche accreditate per gli indirizzi di cui al comma 1;
n)
dodici membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società
scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali per ciascuno degli
indirizzi di cui al comma 1.
6. I membri di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i),
l), ed m) del comma 5 sono membri permanenti della commissione per i
medicinali non convenzionali, per ognuno dei quali sono anche nominati due
membri supplenti; i membri di cui alla lettera n) del medesimo comma 5
sono nominati per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 e partecipano alle
riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi
agli indirizzi che essi rappresentano.
7. La commissione di cui al comma 1 trasmette periodicamente le decisioni di
interesse generale alla Commissione permanente nonché all'Agenzia e presenta al
Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.
8. La commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con
qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
9. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
Art. 11.
(Indicazioni d'uso tradizionale. Elenchi dei medicinali non convenzionali.
Norme per la farmacovigilanza).
1. Le imprese produttrici possono richiedere
all'Agenzia l'autorizzazione per l'inserimento delle indicazioni d'uso
tradizionale nelle confezioni e la pubblicizzazione presso il pubblico dei
medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente
legge, già registrati o autorizzati; l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia
sentito il parere della Commissione di cui al citato articolo 10.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite l'Agenzia e la
commissione di cui all'articolo 10, che esprime parere ai sensi della lettera
e) del comma 2 dello stesso articolo 10, autorizza la pubblicazione degli
elenchi di ciascuna delle medicine non convenzionali. Gli elenchi dei medicinali
non convenzionali sono aggiornati almeno ogni due anni.
3. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali non
convenzionali deve essere condotto secondo le linee di indirizzo di cui alla
lettera i) del comma 2 dell'articolo 10.
4. Le segnalazioni di cui al comma 3 devono essere inviate all'Agenzia
attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente.
Art. 12.
(Regime di fornitura dei medicinali non convenzionali).
1. Ai fini della fornitura dei medicinali non
convenzionali si applica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539.
Art. 13.
(Imposta sul valore aggiunto sui medicianeli non convenzionali).
1. L'imposta sul valore aggiunto applicata sui
medicinali non convenzionali non può essere superiore all'aliquota massima
prevista dalla legislazione vigente per le altre preparazioni medicinali.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del master
di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina
e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).
1. Su richiesta degli interessati, è effettuato
il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione Europea e
in paesi Terzi, e limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni
successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di
studio al master di esperto di cui agli articoli 6 e 8. Il riconoscimento
è effettuato dal Ministro della salute ai sensi del comma 5, previo parere
vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente.
L'interessato può comunicare l'ottenuto riconoscimento agli Ordini professionali
di appartenenza.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione dei
titoli posseduti ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza al master
di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione
delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 9, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del
riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi
frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle
lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da
conseguire presso le Università degli studi statali e non statali, o e presso
gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al
riconoscimento del master di esperto, ai sensi della lettera m),
del comma 1 dell'articolo 5.
4. La commissione di cui al comma 2 è composta
dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) due membri, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali,
designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, in rappresentanza dei medici chirurghi;
e) un membro, esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali,
designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, in rappresentanza degli odontoiatri;
f) un membro esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali
designato dalla Federazione degli Ordini dei medici veterinari;
g) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non
convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI);
h) un membro per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 6 designato
di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle
medicine non convenzionali. Per quanto concerne la medicina omeopatica gli
indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio
decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica sei anni, al termine dei
quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C,
posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale
sul lavoro svolto.
Seconda parte