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XII Commissione “Affari Sociali” - Giovedì 27 gennaio 2005

Legge di Regolamentazione delle
discipline Mediche non convenzionali

A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE

SECONDA PARTE

Capo III.

PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA

Art. 15.
(Riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata).

1. Sono riconosciute le professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.

Art. 16.
(Ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, ai quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.
2. Possono iscriversi ai rispettivi albi di cui al comma 1 i laureati di cui all'articolo 15 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle Università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell'articolo 17 e che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 17.
(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e, dai laureati in osteopatia).

1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 15, previo parere vincolante della commissione per la formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a). La formazione prevista dai predetti corsi avviene anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, mediante appositi protocolli di intesa stipulati con le Regioni e con le Università degli studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le Università degli studi rilasciano i titoli di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all'articolo 15, che svolge i compiti di cui all'articolo 18.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 è formata da diciassette membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
e ) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
f) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
h) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
i) sei membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

4. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 3 sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei quali sono anche nominati membri supplenti; i membri di cui alla lettera i) sono nominati per ogni professione sanitaria di cui all'articolo 15 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
6. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

Art. 18.
(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 17, stabilisce:
a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15;
b) sulla base dei principi di cui al comma 2, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;

c) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera d) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.

2. La commissione per la formazione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi:
a)
i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi di laurea;
b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per un numero di ore complessivo non inferiore al conseguimento di 300 crediti formativi, con almeno 3000 ore di lezione frontale;
c) le Università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 sono rilasciati solo al termine dell'iter completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tiene conto degli standard educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 svolge inoltre i seguenti compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;
b) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.
c) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 5;
e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), per le professioni sanitarie non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini e albi professionali.

5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 19.
(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia).

1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesiologia applicata nonché metodiche manuali, in particolare attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico, fisico, energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività di prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede approcci manuali sul citato sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a kinesiologia applicata, esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.

Art. 20.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 15 e 17. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del comma 5, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi al rispettivo Ordine professionale; coloro che conseguano il titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine ed albo professionale, ai sensi dell'articolo 16.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta; non aver conseguito il diploma di scuola media superiore o equiparato non costituisce comunque causa ostativa;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali e presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;

e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n).

4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro in designato dall'Ordine dei chiropratici di cui all'articolo 16;
e) un membro in designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo 16;
f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
g) due membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Capo IV.

OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI

Art. 21.
(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).

1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:
a) naturopatia;
b) shiatzu;
c) riflessologia;
d) massaggio cinese tui na-qigong;
e) massaggio ayurvedico;
f) pranopratica;
g) reiki.

 

Art. 22.
(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali).

1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bio-naturali è il seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;
b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative, opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. L'insieme di specifici percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi degli operatori professionali dello shiatsu non coincidono, né sono in conflitto con altre figure professionali appartenenti al settore sanitario e non;
c) l'operatore professionale di riflessologia, opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio orientale, prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano e del pollice in particolare, dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica;
d) l'operatore professionale del tui nà-qigong, disciplina finalizzata alla conservazione e al recupero dello stato di benessere, opera attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali cinesi volte al riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia. L'operatore tui na-qigong durante il massaggio si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti, con cui si esercitano stimolazioni diverse, con o senza l'ausilio degli strumenti tradizionali, per riequilibrare l'energia vitale. L'operatore inoltre insegna tecniche di automassaggio e di autostimolazione dei punti energetici e informa anche sui corretti stili di vita e sulla idonea alimentazione secondo i principi della tradizione cinese;
e) l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo il benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le malattie, contribuendo a fortificare le difese immunitarie, a disintossicare l'organismo e a rilassare profondamente. Nell'ambito delle varie tecniche di stimolazione e di manualità da applicare sulla base dei principi dell'antica filosofia indiana e dell'attenta osservazione del soggetto, la scelta è effettuata in base alla condizione energetica dell'individuo da trattare;
f) l'operatore professionale di pranopratica opera con un intervento non invasivo attraverso l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine di ottenere l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della persona;
g) l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute.

3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarità e autonomia professionale nell'ambito delle proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Art. 23.
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).

1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente legge.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al corso.
3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore all'interno di un corso di almeno 3 anni.
4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.

5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio.
7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 22, e conformemente agli standard formativi definiti dal presente articolo, promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente articolo, esercitando il controllo sul corretto svolgimento di tali attività formative.
9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, è definito dalla Commissione di cui all'articolo 24.
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.

11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione nazionale di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la decisione finale, corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera m).

Art. 24.
(Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).

1. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione nazionale».
2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima Conferenza, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.
3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

Art. 25.
(Compiti della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).

1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:
a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21;
b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 27 della presente legge, non escludendo la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26;
e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;

f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;
g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali;
i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto;
l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;
m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4.

2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 26.
(Norme transitorie).

1. La Commissione nazionale di cui all'articolo 24 stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea e in paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo al diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7 dell'articolo 23.
2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo.
3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della commissione nazionale ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'articolo 25, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 27.
(Registri e elenchi delle discipline bio-naturali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discpline bio-naturali accreditati operanti sul rispettivo territorio.
2. Per l'esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al comma 2 dell'articolo 21 è obbligatoria l'iscrizione ai registri regionali di cui al comma 1.

Capo V.
NORME FINALI

Art. 29.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 30.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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