XII Commissione “Affari Sociali” - Giovedì 27 gennaio 2005
Legge di Regolamentazione delle
discipline Mediche non convenzionali
A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE
SECONDA PARTE
Capo III.
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA
E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA
Art. 15.
(Riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico
e di osteopata).
1. Sono riconosciute le professioni sanitarie
non convenzionali di chiropratico e di osteopata esercitate dai laureati in
chiropratica e dai laureati in osteopatia.
2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in
chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato
in osteopatia.
Art. 16.
(Ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali
esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, gli Ordini e gli albi professionali per ognuna delle
professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, ai quali si
applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e
successive modificazioni.
2. Possono iscriversi ai rispettivi albi di cui al comma 1 i laureati di cui
all'articolo 15 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle
Università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell'articolo 17
e che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per
l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai
laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l'articolo 622
del codice penale.
Art. 17.
(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e, dai laureati in
osteopatia).
1. Le Università degli studi statali e non
statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie
risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituiscono, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di
livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica
nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui
all'articolo 15, previo parere vincolante della commissione per la formazione,
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a). La formazione prevista
dai predetti corsi avviene anche presso le strutture del Servizio sanitario
nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, mediante
appositi protocolli di intesa stipulati con le Regioni e con le Università degli
studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Le Università degli studi rilasciano i
titoli di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per ognuno
degli indirizzi di cui all'articolo 15, che svolge i compiti di cui all'articolo
18.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 è formata da diciassette
membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
e ) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
f) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni;
h) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia
designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI);
i) sei membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società
scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali, per
ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.
4. I membri di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h) del comma 3 sono membri
permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei
quali sono anche nominati membri supplenti; i membri di cui alla lettera i)
sono nominati per ogni professione sanitaria di cui all'articolo 15 e
partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi
argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre anni ed
i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di
segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della
salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
6. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al
comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione
stessa.
Art. 18.
(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in
osteopatia).
1. La commissione per la formazione di cui al
comma 2 dell'articolo 17, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 17, stabilisce:
a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle
professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15;
b) sulla base dei principi di cui al comma 2, i criteri per l'adozione
degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di
laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;
c) le
qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e
dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17, nonché le
modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera
d) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri
che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati.
2. La commissione per la formazione,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si attiene ai seguenti
principi:
a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 devono comprendere
un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una
tesi di laurea;
b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni
accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per
un numero di ore complessivo non inferiore al conseguimento di 300 crediti
formativi, con almeno 3000 ore di lezione frontale;
c) le Università degli studi statali e non statali devono garantire lo
svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di
cui all'articolo 15 sono rilasciati solo al termine dell'iter completo di
formazione;
e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17
è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo
equiparato.
3. La commissione per la formazione di cui al
comma 2 dell'articolo 17, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, tiene conto degli standard educativi riconosciuti
dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 svolge
inoltre i seguenti compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di laurea di cui
al comma 1 dell'articolo 17;
b) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del
Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati
accreditati.
c) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per
l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della
lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per
l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento,
nonché per il ricorso, ai sensi della lettera h) del comma 1,
dell'articolo 5;
e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente,
per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera i), per le professioni sanitarie non convenzionali,
anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione
necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini e albi professionali.
5. La commissione per la formazione di cui al
comma 2 dell'articolo 17 presenta al Ministro della salute e al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 19.
(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei
laureati in osteopatia).
1. I chiropratici svolgono con titolarità e
autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia
dei disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti
neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema
neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesiologia applicata nonché metodiche
manuali, in particolare attraverso tecniche specifiche di manipolazione
articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico, fisico, energetico e
nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a fini diagnostici, di
richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto
all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o
interventi di tipo chirurgico.
2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei
confronti dei singoli individui e della collettività, attività di prevenzione,
diagnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie dolorose del
sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede approcci
manuali sul citato sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche
tecniche di manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e
interventi sui tessuti molli, nonché tecniche dolci di inibizione e di
mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a kinesiologia
applicata, esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute
mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la
possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per
immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo
restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di
laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in
chiropratica e dai laureati in osteopatia).
1. Su richiesta degli interessati, è effettuato
il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e
in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni
successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di
studio al diploma di laurea di cui agli articoli 15 e 17. Il riconoscimento è
effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del comma 5, previo parere
vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. I
soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di
studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono iscriversi al rispettivo Ordine professionale; coloro che conseguano il
titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di
abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine ed albo professionale, ai
sensi dell'articolo 16.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione del
diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del
comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione
delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 18, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del
riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta; non aver
conseguito il diploma di scuola media superiore o equiparato non costituisce
comunque causa ostativa;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi
frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle
lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da
conseguire presso le Università degli studi statali e non statali e presso gli
istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
e)
esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al
riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
n).
4. La commissione di cui al comma 2 è composta
dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) un membro in designato dall'Ordine dei chiropratici di cui
all'articolo 16;
e) un membro in designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo
16;
f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia
designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI);
g) due membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società
scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per
ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio
decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei
quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C,
posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del
presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro
della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un
rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo IV.
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI
Art. 21.
(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).
1. Sono definite discipline bio-naturali le
pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al
benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona,
alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una
migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le
finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di
ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le
risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo
restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci,
tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale
specifico da cui prende origine.
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:
a) naturopatia;
b) shiatzu;
c) riflessologia;
d) massaggio cinese tui na-qigong;
e) massaggio ayurvedico;
f) pranopratica;
g) reiki.
Art. 22.
(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline
bio-naturali).
1. È individuato il profilo professionale
dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui
al comma 2 dell'articolo 21.
2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle
discipline bio-naturali è il seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla
persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza
al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e
nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso l'educazione-informazione
sui principi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona,
sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l'educazione
all'abitare, secondo i principi della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche
di massaggio, di rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente
proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la
effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;
b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale non
invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative,
opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la
capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la pressione di punti
specifici, stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. L'insieme di
specifici percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e
gli obiettivi degli operatori professionali dello shiatsu non coincidono,
né sono in conflitto con altre figure professionali appartenenti al settore
sanitario e non;
c) l'operatore professionale di riflessologia, opera per il benessere
della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La
stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio orientale, prevalentemente
attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano e
del pollice in particolare, dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria
ritmica;
d) l'operatore professionale del tui nà-qigong, disciplina
finalizzata alla conservazione e al recupero dello stato di benessere, opera
attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali cinesi volte al
riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia. L'operatore tui na-qigong
durante il massaggio si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente
le dita, le mani e i gomiti, con cui si esercitano stimolazioni diverse, con o
senza l'ausilio degli strumenti tradizionali, per riequilibrare l'energia
vitale. L'operatore inoltre insegna tecniche di automassaggio e di
autostimolazione dei punti energetici e informa anche sui corretti stili di vita
e sulla idonea alimentazione secondo i principi della tradizione cinese;
e) l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo
il benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le malattie, contribuendo a
fortificare le difese immunitarie, a disintossicare l'organismo e a rilassare
profondamente. Nell'ambito delle varie tecniche di stimolazione e di manualità
da applicare sulla base dei principi dell'antica filosofia indiana e
dell'attenta osservazione del soggetto, la scelta è effettuata in base alla
condizione energetica dell'individuo da trattare;
f) l'operatore professionale di pranopratica opera con un intervento non
invasivo attraverso l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per
stimolare il processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine di ottenere
l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della persona;
g) l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione
dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza un
contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a
livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale
della salute.
3. Gli operatori professionali delle discipline
bio-naturali svolgono, con titolarità e autonomia professionale nell'ambito
delle proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e alla
salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né
alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività
professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di
vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di
comportamenti rispettosi dell'ambiente.
Art. 23.
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle
discipline bio-naturali).
1. All'esercizio delle discipline bio-naturali
si accede con un percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi
principi fondamentali dalla presente legge.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore
professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma
di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al
corso.
3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore
all'interno di un corso di almeno 3 anni.
4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso
comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede
la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e
scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli
indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica specifica,
esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio.
7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e
partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo abilita alla
professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di
operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi
di cui al comma 2 dell'articolo 21.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 22, e conformemente agli
standard formativi definiti dal presente articolo, promuovono e
autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione pubblici e
privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente articolo, esercitando il
controllo sul corretto svolgimento di tali attività formative.
9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al comma
2 dell'articolo 21, è definito dalla Commissione di cui all'articolo 24.
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad
accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione pubblici e privati
delle discipline bionaturali. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima
attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline
bionaturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa
continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento.
Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo
24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede
all'accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa
Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.
11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento
possono essere presentati sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi
alla Commissione nazionale di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la decisione finale,
corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera m).
Art. 24.
(Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).
1. È istituita presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito
denominata «Commissione nazionale».
2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa
con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni deve prevedere
rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima Conferenza,
del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30
luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline
di cui al comma 2 dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di
formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo
23.
3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
Art. 25.
(Compiti della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).
1. La Commissione nazionale svolge i seguenti
compiti:
a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, i
criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i
contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle singole discipline di
cui al comma 2 dell'articolo 21;
b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione
pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere vincolante al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline
bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro
di cui all'articolo 27 della presente legge, non escludendo la possibilità di
avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella
materia e nell'insegnamento;
d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3
dell'articolo 26;
e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli
operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché degli
elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline
bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;
f)
esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il
riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i)
del comma 1 dell'articolo 5;
g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto
stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio degli
operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti precedentemente
e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge;
h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità
applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali;
i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori
professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere
l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione
agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e alle
caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta
dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di
possibili patologie in atto;
l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle
professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e
sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;
m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione
delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere
vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali
quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera h) del
comma 2 dell'articolo 4.
2. La commissione nazionale presenta al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e
alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 26.
(Norme transitorie).
1. La Commissione nazionale di cui all'articolo
24 stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste per il
riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle
discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea e in
paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni
successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo
al diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7 dell'articolo
23.
2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione
nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti dal
candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle
discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene conto
dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni.
Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi di studi
frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa commissione,
qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria
integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il
diploma di scuola media superiore non costituisce causa ostativa al
riconoscimento del titolo.
3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro della salute, previo parere della commissione nazionale ai sensi
della lettera d) del comma 1, dell'articolo 25, provvede con proprio
decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 27.
(Registri e elenchi delle discipline bio-naturali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano istituiscono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge appositi registri regionali degli operatori e dei docenti delle
discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici
e privati di formazione delle discpline bio-naturali accreditati operanti sul
rispettivo territorio.
2. Per l'esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al comma 2
dell'articolo 21 è obbligatoria l'iscrizione ai registri regionali di cui al
comma 1.
Capo V.
NORME FINALI
Art. 29.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione
al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 30.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.